S.P.Q.R.
COMUNE DI ROMA
DIPARTIMENTO X
Politiche ambientali ed agricole
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n……642…………del…31/12/2002…………………….
OGGETTO:
Provvedimenti per il contenimento dell'inquinamento atmosferico.
Ricognizione delle limitazioni di traffico stabilite con deliberazione di G.C. n. 790/2001 e successive modifiche.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Premesso che la legge n. 413/97 all’art. 3 prevede che i sindaci possano adottare misure di limitazione della circolazione, ai sensi dell’art. 7 comma 1 lettera a) e b) del decreto legislativo n. 285/92 (Codice della strada) per esigenze di prevenzione dell’inquinamento atmosferico;
che, ai sensi della predetta legge, con decreto del Ministero dell’ambiente n. 163/99, di concerto con il Ministero della sanità, sono stati fissati i criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le suddette misure;
atteso che con deliberazione di Giunta comunale n. 4348 del 14/10/97 è stato adottato, ai sensi dell’art. 36 del Codice della strada, il Piano generale del traffico urbano (PGTU) approvato successivamente con deliberazione del Consiglio comunale n. 84 del 28/6/99;
considerato che il PGTU ha, tra gli obiettivi fondamentali da perseguire, quello di ridurre l’inquinamento atmosferico ed acustico e che, tra gli interventi per l’emergenza ambientale previsti dal piano, sono indicate eventuali misure permanenti per il contenimento dell’inquinamento atmosferico da attuarsi, ai sensi del citato decreto n. 163/99, nella II fascia del PGTU medesimo, corrispondente all’area interclusa dal cosiddetto “anello ferroviario”;
valutato che, ai sensi del D.M. 163/99, gli interventi devono essere attuati con opportuna gradualità di tempi ed in aree progressivamente più ampie, ma comunque compatibilmente con il perseguimento dell’obiettivo di riduzione dei livelli di inquinamento da benzene e da polveri PM10 fissati dalla normativa;
vista la deliberazione di Giunta comunale n. 1514 del 27/7/99 con la quale è stato approvato il Rapporto preliminare sulla qualità dell’aria di cui al predetto D.M. n.163/99 nonché, all’allegato 3), il complesso dei provvedimenti da adottare per la diminuzione dell’inquinamento atmosferico identificando la II fascia del PGTU, area interclusa dal cosiddetto “anello ferroviario”, quale zona da preservare in quanto particolarmente soggetta all’impatto delle emissioni da traffico veicolare;
vista la deliberazione di Giunta comunale n. 790 del 18/12/2001 con la quale si è proceduto alla rimodulazione dei provvedimenti di limitazione della circolazione finalizzati al contenimento dell’inquinamento atmosferico individuati nell’allegato 3) di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 1514/99;
vista la deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 5/2/2002 con la quale è stato approvato il Rapporto annuale sulla qualità dell’aria relativo all’anno 2001 riconfermando l’esigenza di adottare il provvedimento di limitazione della circolazione all’interno dell’anello ferroviario per i veicoli più inquinanti;
viste le determinazioni dirigenziali emanate dal Dipartimento X nn. 71/2002 e 294/2002 concernenti provvedimenti per il contenimento dell’inquinamento atmosferico, consistenti nella limitazione della circolazione autoveicolare all’interno dell’anello ferroviario per gli autoveicoli non immatricolati ai sensi delle direttive precedenti all 91/441 CE;
vista la deliberazione di Giunta comunale n. 797 del 23/12/2002 con la quale si modificano le modalità temporali di applicazione del provvedimento di limitazione della circolazione di cui alla deliberazione di G.C. n. 790/2001, stabilendo per tutti gli autoveicoli immatricolati ai sensi di direttive antecedenti alla 91/441 CE il divieto di circolazione all’interno dell’anello ferroviario nelle giornate dal lunedì al venerdì se lavorativi, con eslusione quindi del sabato, della domenica e dei giorni festivi infrasettimanali;
vista la deliberazione di Giunta comunale n. 869 del 30/12/2002 con la quale si concede, in parziale modifica alla deliberazione di G.C. n. 790/2001 e successive, la seguente deroga al divieto di circolazione all’interno dell’anello ferroviario sino al 31/03/2003 è consentita la circolazione all’interno dell’area interclusa dall’anello ferroviario agli autoveicoli a benzina non rispondenti alle direttive 91/441 CE e successive (non catalitici) purchè forniti di ricevuta di prenotazione per l’installazione di un impianto a G.P.L. o metano, dotata di numero progressivo identificativo e rilasciata dalle strutture del Consorzio G.P.L.;
vista la deliberazione di Giunta comunale n. 868 del 30/12/2002 con la quale si concede, in parziale modifica alla deliberazione di G.C. n. 790/2001 e successive modifiche, la seguente deroga al divieto di circolazione all’interno dell’anello ferroviario sino al 31/12/2003 è consentita la circolazione all’interno dell’anello ferroviario degli automezzi utilizzati dagli operatori di riprese cinematografiche, televisive e affini che, per la giornata di riferimento, siano stati previamente autorizzati dall’Ufficio Cinema del Dipartimento IV ad operare sul territorio cittadino;
VISTO l’art. 32 della L. 23/12/78 n.833;
VISTO l’art. 14 della L. 8/786 n. 349;
VISTO l’art. 13 del T.U.E.L. adottato con D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO l’art. 2 della L.R. 6/6/80 n. 52;
VISTO l’art. 9 del D.M. 20/5/91;
VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 1218/95;
DETERMINA
1. secondo quanto stabilito con deliberazione di Giunta comunale n. 790 e 797 del 23/12/2002, il divieto di circolazione all’interno dell’area interclusa dall’anello ferroviario nelle giornate dal lunedì al venerdì se lavorativi, con esclusione quindi del sabato, domenica e festivi infrasettimanali, per gli autoveicoli ad accensione spontanea più inquinanti (veicoli diesel immatricolati ai sensi di direttive precedenti alla 91/441 CE) e per gli autoveicoli ad accensione comandata più inquinanti (veicoli a benzina immatricolati ai sensi di direttive precedenti alla 91/441 CE);
2. sono esclusi dal divieto di circolazione di cui al punto 1 i veicoli addetti alle seguenti attività, che risultano pertanto autorizzati alla circolazione:
- trasporto di minorati fisici con automezzo dotato di contrassegno previsto dal D.P.R. n. 503 del 24/07/1996;
- servizi di polizia, di emergenza, di soccorso e di pronto intervento per acqua, luce, gas, telefono ed impianti di regolazione del traffico; RIC. PROTEZIONE CIVILE
- trasporto collettivo pubblico e privato;
- servizio taxi ed autovetture a noleggio con conducente con concessioni comunali;
- trasporto con veicoli con targa C.D. e S.C.V.;
- servizio dell’A.M.A.; RIC. SERVIZIO GIARDINI
- trasporto di partecipanti a cortei funebri;
- trasporto di medici in servizio di emergenza, adeguatamente motivato, purchè muniti di contrassegno dell'Ordine dei medici.
3. l’esclusione dal divieto di cui al punto 1 per i seguenti veicoli, che risultano pertanto autorizzati alla circolazione:
elettrici;
alimentati a GPL;
alimentati a metano;
4. di escludere dalle limitazioni di cui al punto 1, così come disposto con deliberazione di Giunta comunale n. 869 del 30/12/2002, sino al 31/03/2003, gli autoveicoli a benzina non rispondenti alle direttive 91/441 CE e successive (non catalitici) purchè forniti di ricevuta di prenotazione per l’installazione di un impianto a GPL o metano, dotata di numero progressivo identificativo e rilasciata dalle strutture del Consorzio G.P.L..
5. di escludere, così come disposto con deliberazione di Giunta comunale n. 868 del 30/12/2002, dalle limitazioni di cui al punto 1, sino al 31/12/2003, gli automezzi utilizzati dagli operatori di riprese cinematografiche, televisive e affini che, per la giornata di riferimento, siano stati previamente autorizzati dall’Ufficio Cinema del Dipartimento IV ad operare sul territorio cittadino.
Il Comando della Polizia Municipale ed i Comandi di Polizia Stradale sono incaricati, per la parte di rispettiva competenza, della esecuzione del presente provvedimento, fermo restando il perseguimento delle violazioni da parte di tutti gli Organi di Polizia e Vigilanza dello Stato.
Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Arch. Stefano MASTRANGELO)